Statuti Teclena   

1 - DE PENA RECEPTANTIUM EXBANDITOS
In primis, statuimus et ordinamus quod quicumque, per sue temeritatis audaciam, receptaverit aliquem exbanditum turris Tecchene, aut eidem scienter prestiterit auxilium vel favorem, puniatur ea pena, qua idem exbanditus condemnatus est ratione sui exbannimenti.

 

1 - La pena per coloro che accolgono i banditi
In Primo luogo stabiliamo e ordiniamo che chiunque, per l'audacia Ha sua avventatezza, avrà accolto qualche bandito del Castello di Teccchiena oppure al medesimo, consapevolmente, avrà prestato aiuto o favore sia punito con la stessa pena alla quale è stato condannato il bandito a motivo del suo bando.