12 - QUOD CASTELLANUS NON POSSIT IMPONE RE PENAM ALI CUI ULTRA V LIBRARUM, ET NON ULTRA Item, statuimus quod castellanus possit imponerepenam, ex oiiicio suo, V librarum tantum; et teneatur et debeat dare copiam accusationis, inquisitionis cuilibet petenti, pro qualibet pena II denariorum, ad penam X librarum; et debeat observare sta tuta omnibus de Tecchena, ad dictam penamo Et quilibet possit habere re cursum, [io 3r] si contraiactum iuerit per dictum castellanum, ad curiam Ecclesie Romane; et habeat tertiam partem pene. Et teneatur dictus castellanus, tempore sui finis oificii, resignare Statuta massariis de Tecchena, ad penam XXV librarum denariorumo |
12 - Che il castellano non possa imporre a nessuno una pena oltre le cinque libbre e non più oltre. Stabiliamo che il castellano possa imporre una pena, in base alla sua carica, di cinque libbre soltanto; e sia tenuto a dover dare copia dell'accusa, a qualunque persona dell'inchiesta lo richieda, per qualsiasi pena di due denari, sotto la multa di dieci libbre; e debba osservare gli Statuti di Tecchiena in tutto, sotto detta multa. E chiunque possa avere ricorso, se sarà stato ingannato da detto castellano, presso la curia della Chiesa romana; e abbia la terza parte della pena. E detto castellano sia tenuto, nel tempo della fine del suo incarico, a spiegare gli Statuti ai massari di Tecchiena, sotto la multa di venticinque libbre di denari. |