1404 Prima Approvazione

Nel nome del Signore. Amen.
Il nobile e sapiente signore, dottore in legge, signore Angelo da Tuscania, giudice generale delle Province di Campagna e Marittima, per Santa Romana Chiesa e per il Signore nostro il Papa, su incarico e sull'autorità espressa a viva voce della parola sacratissima, e affidata sull'argomento infrascritto, dal magnifico ed egregio soldato, Signore Angelo degli Alalconi di Monte di Santa Maria in Giorgio, Rettore generale delle predette Province, per detta Chiesa e per il santissimo Signore Nostro Bonifacio IX, per la divina provvidenza, Papa, così come dello stesso incarico pienamente risulta nelle mani di me, notaio infrascritto; visti dal medesimo Signore giudice Angelo gli Statuti, tutti e per ciascuno, scritti nel presente registro o libro degli statuti, testè pòrti e presentati nelle mani dello stesso Signore Rettore, e, richiesto che gli stessi Statuti fossero esaminati, approvati e confermati dallo stesso Rettore, secondo la forma delle costituzioni della Curia Generale, per parte del signor Priore e del convento del monastero di S. Bartolomeo diTrisulti, al quale monastero spetta ed è appartenente detto castello di Tecchiena, con il territorio e la torre e tutti i suoi diritti e le sue pertinenze; quegli statuti prontamente e con attenzione letti e compresi, approvò, confermò e convalidò gli stessi statuti, nella loro interezza, per l'autorità predetta di detto Signor Rettore, che esercita in questa parte e decretò e comandò che quelli dovranno essere validi e immutabili, e che poi il castellano o il vicario e qualunque funzionario o notaio del sopra detto castello di Tecchiena e del suo territorio liberamente e lecitamente si avvalga dell'uso di tutti e singoli gli Statuti predetti, con questa eccezione e riserva tuttavia, cioè che, qualora qualche rubrica dello statuto o qualche clausola della rubrica di detti statuti apparisse o forse fosse contro la libertà ecclesiastica o contro la forma della costituzione e delle costituzioni di dette province, non approvò quella (rubrica) e quella (clausola). Che anzi volle e comandò di non procedere e che (si dà per inteso che simile rubrica o clausola) è di nessun peso e forza. Parimenti il medesimo Signor giudice, per la predetta autorità, ha comandato, a me, notaio Matteo infrascritto, di scrivere quanto premesso e infrascritto, e di completare questo pubblico strumento, secondo la forma di dette costituzioni.
Questi atti sono stati compiuti dal sopra detto Signor giudice, sull'autorità predetta del sopra detto Signor Rettore, stante nella stanza della sala inferiore del palazzo del castello della città di Ferentino, residenza dello stesso Signor giudice, a petizione ed istanza del notaio Giovanni Cola della città di Alatri, economo e procuratore del predetto monastero di S. Bartolomeo, l'anno del Signore 1404, quindicesimo del pontificato del predetto santissimo padre, in Cristo e Signore Nostro, Signore Papa Bonifacio IX, nella dodicesima indizione, il giorno 2 del mese di marzo, presenti costoro, cioè il signor Angelo Rosso di Alatri, notaio, Giovanni di Leonardo di Vico, notaio, Santo di Gualdo e il notaio Andrea del Monte, testimoni convocati e chiamati a quanto predetto.
E io, Matteo di Giovanni di Rosso di Frosinone, cittadino alatrense, pubblico notaio per autorità imperiale e ora notaio e funzionario della Curia Generale di dette province, ho assistito alla presentazione di detti statuti e di detto affidamento e all'approvazione degli stessi statuti e alla conferma predetta per tutti e per i singoli soprascritti, mentre veniva compiuta dal predetto Signore Angelo giudice e delegato in detta parte e ho redatto in questa pubblica forma, e ho scritto tutto e ciascuna cosa in particolare e l'ho pubblicata su mandato dello stesso Signore giudice Angelo, e a petizione dell'economo suddetto.
A conferma e testimonianza di tutto, ho sottoscritto e ho apposto il mio sigillo solito e consueto.