Statuti Teclena   

19 - DE PENA FACIENTIS TRAGETTAM PER TERRAM SEMINATAM
Item, statuimus quod, quecumque persona vel bestia fecerit tragettam super seminata, per mageses alienas,
postquam fuerint seminate, in VI denariis puniatur; et credatur accusatori cum iuramento.

 

19 - La pena per chi crea un passaggio attraverso un terreno seminato
Stabiliamo che, qualunque persona o bestia avrà fatto un passaggio ora i seminati, attraverso i terreni altrui, dopo che saranno stati seminati sia multato di sei denari; e si creda all'accusatore con giuramento.