Statuti Teclena   

2 - DE PENA PERCUTIENTIUM CUM ARMIS ET SINE

Item, statuimus et ordinamus quod, si quis percus­seri t aliquem cum armis a collo infra, cum sanguinis effusione, in XXV libris denariorum condemnetur; ad collum seu in collo, cum sanguinis effusione, in XL libris denariorum condemnetur pro qualibet percussione; a collo vero supra, cum sanguinis effusione, in C libris [f. Iv] puniatur; a collo supra, sine sanguine, in L libris punia tur.
Si quis percusserit aliquem cum alapa, pugillo aut aliter cum manu vacua, in facie et capite, sin e sanguine, in XL libris puniatur: et si cum sanguine, in duplo. Alibi vero, in quacumque parte corporis, cum sanguine aut sine, in XX libris puniatur pro qualibet percussione.
Et quicumque aliquem percusserit cum bastone vel ramato cum sanguine, in C libris puniatur; et, si sine sanguine, in L libris condemnetur pro percussione qua­libet. In quolibet casuum predictorum et in omnibus predictis casibus, solvatur tantumdem iniurate persone pro satisfactione iniurie. Et predicta erga minores non vindicent sibi locum, qui, ratione suorum delictorum, ad penam nullatenus teneantur.

 

2 - La pena per coloro che percuotono con le armi e senza
Stabiliamo e ordiniamo che, se qualcuno avrà percosso un altro con le armi dal collo in giù, con effusione di sangue, sia condannato a una multa di venticinque libbre di denari; (se lo avrà percosso) presso il collo o nel collo, con effusione di sangue, sia condannato, per qualunque colpo , a una multa di quaranta libbre di denari; (se lo avrà percosso) poi dal collo in su, con effusione di sangue, sia multato di cento libbre; (se lo avrà percosso) dal collo in su, senza effusione di sangue, sia multato di cinquanta libbre.
Se qualcuno avrà percosso un altro con uno schiaffo, con un pugno, oppure diversamente a mano vuota, in volto e alla testa, senza far uscire sangue, sia multato di quaranta libbre; e se (avrà colpito) con fuoriuscita di sangue, (sia multato) del doppio. In altro luogo poi, in qualunque parte corpo, con sangue o senza, (chiunque colpisca) sia multato, per qualunque colpo, di venti libbre.
E chiunque avrà percosso un altro con un bastone o con un randello , facendo uscire del sangue, sia multato di cento libbre; e se (avrà colpito) senza effusione di sangue, sia multato di cinquanta libbre per qualunque colpo. In ciascuno dei casi predetti e in tutti i predetti casi, si paghi altrettanto alla persona danneggiata, per il risarcimento del danno .
E quanto predetto non rivendichi a se spazio nei confronti dei minori perchè, sulla base
delle loro colpe, non sono in nessun modo tenuti alla pena.