Statuti Teclena   

29 - DE PENA LABORANTIS DIEBUS FESTIVIS
Item, statuimus quod nulla persona laboret, nec faciat aliquod opus servile in festis sancte Marie, apostolorum, in festo Omnium Sanctorum, nec etiam in festo beati Sixti, ad penam V librarum. Et hoc non valeat tempore messium et recollectionum erga illos, qui dictas messes et recollectiones laboraverint.

 

29 - La pena per chi lavora nei giorni di festa.
Stabiliamo che nessuna persona lavori, né faccia una qualche opera servile nelle feste di S. Maria, degli Apostoli, nella festa di Ognissanti, neanche nella festa di S. Sisto, sotto la pena di cinque libbre. E questo non valga nel periodo delle mèssi e dei raccolti nei confronti di coloro che avranno lavorato a dette mèssi e raccolti.