Statuti Teclena   

35 - DE HABENTIBUS POSSESSIONEM IN MONTE RADICINE USQUE AD VINEAM DE SANTI
Item, statuimus quod quilibet habens possessionem a ponte montis Radicine usque ad vineam de Santi, sicut protendit ad puteum et per circuitum montis et eius vias publicas dicti territorii Tecchene, teneatur incidere et scomborare fractas viarum per totum mensem maii, ad penam V librarum pro qualibet.

 

35 - Coloro che hanno una proprietà sul monte Radicino fino alla vigna "di Santi"
Stabiliamo che chiunque abbia una proprietà, dal ponte del monte Radicino fino alla vigna "di Santi", così come si prolunga fino al pozzo e lungo il sentiero che corre intorno al monte e lungo le sue strade pubbliche di detto territorio di Tecchiena , sia tenuto a tagliare e a sgombrare i rovi delle strade per tutto il mese di maggio, sotto la pena di cinque libbre per ciascuna (proprietà).