37 - DE BESTIIS EUNTIBUS SUBTUS ARBORES FRUCTIFERAS |
37 - Gli animali che vanno sotto gli alberi da frutto Stabiliamo che nessuna bestia di piccola taglia possa andare né girovagare sotto gli alberi da frutto, mentre ci sono i frutti su di essi, sotto la multa di dieci denari per ciascuna, da dieci in giù; e, da dieci in su, si stimi per branco; e il padrone o il pastore delle stesse sia multato di dieci libbre: chiaramente finchè i frutti degli alberi predetti cadono e sono maturi. Se invero bestia di razza vaccina o altra bestia di grossa taglia avrà dato danno a quegli (alberi), (il padrone o il pastore) sia multato di dodici denari per ciascuna (bestia); e, se di notte, del doppio. |