Statuti Teclena   

4 - DE PENA SCASSANTIS DOMUM ALIENAM
Item, statuimus et ordinamus quod, si quis scassaveri t dom um alienam in territorio et campo Tecchene et furtum commiserit in eadem, in C libris puniatur, et parti lese tantumdem. Si quis vero domum alienam aperuerit, et in eam bestias immiserit vel non immiserit, in libris XL puniatur, si per dominum domus extiterit accusatus. Alias non teneatur ad penam. Et si exinde aratrum, iugum aut alia aregania acceperit inde, ultra penas prescriptas, penam X librarum incurrat.

 

4 - La pena per chi scassina l'abitazione altrui
Stabiliamo e ordiniamo che, se qualcuno avrà scassinato un'abitazione altrui nel territorio e nella campagna di Tecchiena e avrà commesso un furto nella medesima abitazione, sia multato di cento libbre e altrettanto (paghi) alla parte lesa. Se qualcuno, poi, avrà aperto con scasso un'abitazione altrui e vi avrà fatto entrare degli animali (o non ve li avrà fatti entrare), sia multato di quaranta libbre, se sarà stato accusato dal padrone dell'abitazione. Altrimenti non sia tenuto a pagare la pena. E se di là avrà portato via l'aratro, il giogo o avrà rubato da quel luogo gli attrezzi dell'aia, oltre alle pene prescritte, incorra nella pena di dieci libbre.