Statuti Teclena   

43 - QUOD FORENSES NON HABENTES DOMOS COOPERTAS IN TECCHENA
NON POSSINT IBI MICTERE BESTIAS
Item, statuimus et ordinamus quod nullus forensis, videlicet non habens domum coopertam et preparatam in territorio Tecchene, possit bestias aliquas mictere et pascuare in territorio Tecchene, tam grossas quam minutas, ad penam XL librarum pro qualibet turma bestiarum minutarum, et libra rum V pro qualibet bestia gros- sa: hoc dumtaxat [excepto] quod laborantes in dicto territorio possint immictere in dictum territorium et ibidem cum quatuor bestiis baccinis domus et una equina vel una asinina tantum, et non ultra. Aliis vero diebus, quando non steterint vel non venerint ad laborandum, non possint aliquam bestiam in dicto territorio mictere aut retinere, ad penam predictam.

 

43 - Che i forestieri che non hanno abitazioni coperte in Tecchiena non possano mandare là
degli animali Stabiliamo e ordiniamo che nessun forestiero, ossia chi non ha una casa coperta e abitabile nel territorio di Tecchiena, possa introdurre qualche bestia e pascolarla nel territorio di Tecchiena, sia di grossa che di piccola taglia, sotto la multa di quaranta libbre per ciascun branco di bestie di piccola taglia, e di libbre cinque per ciascuna bestia di grossa taglia: fatta eccezione solamente per questo, che coloro i quali lavorano in detto territorio possano entrare in detto territorio e nello stesso luogo con quattro bestie di razza vaccina (da tenere) in stalla e una sola di razza equina e una solamente di razza asinina e non più. Invero, negli altri giorni, quando non ci siano stati o non siano venuti per lavorare, non possano introdurre nessuna bestia in detto territorio o rimetterla, sotto la multa predetta.