44 - QUOD QUILIBET HABENS BESTIAS GROSSAS TENEATUR REMICTERE DE NOCTE DOMIBUS |
44 - Che chiunque possiede bestie di taglia grossa sia tenuto a farle rientrare di notte nelle stalle Stabiliamo e ordiniamo che tutti coloro che hanno bestie di taglia grossa e di razza suina, siano tenuti, essi e i pastori delle stesse, a rimetterle nelle loro stalle, in Tecchiena o in altre stalle fuori del territorio, di notte, e lì a tenerle per l'intera notte, nel periodo dal primo di aprile fino al quindici del luglio allora seguente. E se qualcuna delle bestie predette, entro il periodo detto, di notte, sarà stata trovata nel territorio di Tecchiena fuori delle stalle predette, il padrone delle stesse bestie, di una o di più, sia costretto dal castellano a soddisfare tutti i danni provocati alle cose, ai campi e ai frutti del territorio di Tecchiena, secondo la stima del danno subito, con giuramento del fatto. E nondimeno il padrone, per ciascuna bestia, sia multato alla pena di due libbre; e, da dieci in giù, per ciascuna bestia di razza suina, (sia multato) di dodici denari. E si creda a qualunque accusatore con giuramento; e abbia la terza parte della multa. |