Statuti Teclena   

7 - DE PENA TURBANTIS ALIQUEM IN POSSESSIONE
Item, statuimus et ordinamus quod nullus turbet vel moleste t aliquem in possessione alicuius possessionis, ad penam X libra rum denariorum; et restituat rem turba­tam, spoliatam, si fuerit per spoliatum accusatus; al iter ad pena m nullatenus teneatur. Si quis vero deguastaverit seu occupaverit viam publicam, puniatur in XX libris. In omnibus prescriptis, tantumdem solvat parti lese.

 

7 - La pena per chi turba la condizione di qualcuno nel possesso dei suoi beni
Stabiliamo e ordiniamo che nessuno turbi o molesti qualcuno nel possesso di qualsiasi bene, sotto pena di dieci libbre di denari; e restituisca il bene "posto in disordine", rubato, se (il colpevole) sarà stato accusato da chi è stato derubato; altrimenti non sia tenuto in nessun modo a pagare la pena. Se qualcuno, poi, avrà reso impraticabile o avrà occupato una strada pubblica, sia multato di venti libbre. In tutti i casi prescritti, si paghi altrettanto alla parte lesa.